NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO

D.M. - 07-01-2005

Decreta:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2

Classificazione

1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonchè la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:
2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.
2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità competente;
b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;
c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonchè ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purchè residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;
d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio;
e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1;
f) Per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2; 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:
1) modalità ed avvertenze d'uso;
2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Art. 4

Utilizzazione

1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
3. L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 5

Procedure per il rilascio dei certificati di prova

1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura:
a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
e) il produttore, sotto la propria responsabilità civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la campionatura di prova è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000;
f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico.
2. è consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova;
in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione della validità della modifica o sostituzione comporterà la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto.
3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

Procedura per il rilascio del documento di omologazione

1. Il documento di omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura:
a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio;
b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto.
3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.

Art. 7

Commercializzazione in ambito comunitario

1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.
2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione è corredata da:
a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;
b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE;
detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio;
c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo SEE;
detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta;
d) copia della dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000.
3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza puo' essere dichiarata dal richiedente l'omologazione.

Art. 8

Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000; 
c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f);
d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g);
e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.

Art. 9

Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.

Art. 10

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
2. L'omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione.
3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:
a) viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 11

Norme transitorie

1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Art. 12

Norme finali

1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
3. Sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);
b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente:
“Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno” e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988);
c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990, concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente “Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985” e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante:
«Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente:
“Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno” e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990).
4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
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